L’ALTA CORTE HA DETTO NO. RESPINTA ANCHE DAL CONI LA RICHIESTA DI LICENZA UEFA DEL PARMA, GIA’ NEGATA DUE VOLTE DALLA FIGC – Il dispositivo

ALTA CORTE  DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisione n. 13  Anno 2014 
Prot. n. 00171

L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, 
 
composta da
dott. Franco Frattini, Presidente e Relatore
dott. Dante D’Alessio,
prof. Massimo Zaccheo
prof.ssa Virginia Zambrano
prof. Attilio Zimatore, Componenti 
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2014, presentato, in data 22 maggio 2014, dalla società
F.C. Parma, ai sensi dell’art. 21 del Codice dell’Alta Corte, avverso la decisione della FIGC –
Commissione di II grado delle Licenze UEFA – comunicata alla società ricorrente in data 19
maggio 2014, recante la conferma del diniego della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2014-
2015, già deliberata dalla Commissione di primo grado.
visti tutti gli atti e i documenti di causa;
uditi, all’udienza pubblica del 28 maggio 2014, l’avv. Silvia Morescanti e l’avv. Carlo Longari per
la società ricorrente, l’avv. Massimo Ranieri per la società controinteressata Torino F.C. e gli
avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la resistente FIGC;

udito il Relatore, Presidente Franco Frattini.
 
Ritenuto in fatto
La S.p.A. F.C. Parma ricorre ai sensi dell’art. 21 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva
avverso la decisione della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA comunicata il 19
maggio 2014 con cui è stata confermata la decisione di diniego della Licenza UEFA per la stagione
sportiva 2014 – 2015, già deliberata dalla Commissione di primo grado.
La ricorrente, premesso di essere legittimata al ricorso stante il suo sesto posto sulla classifica
finale di serie A, deduce:
1) che l’elargizione di somme a dieci calciatori nei mesi di ottobre e novembre 2013 non
avrebbe carattere di anticipo retributivo ma di mera anticipazione finanziaria (prestito per
necessità). Su tali somme, quindi, non avrebbe dovuto essere versata la ritenuta IRPEF di
circa 300 mila euro, e dunque i criteri del punto F04 del Manuale Licenze UEFA non
sarebbero stati violati, contrariamente a quanto le Commissioni di 1° e 2° grado hanno
ritenuto per motivare il diniego della Licenza;
2) che la rappresentazione formale di tali pagamenti è stata erronea, e che lo stesso studio di
consulenza che aveva redatto i cd “cedolini” ha per iscritto ammesso l’errore, dovendosi tali
somme qualificare come mero “prestito finanziario”;
Tanto è vero che dette somme non sono state inserite nel CUD 2013 dei giocatori, in cui
sono indicati i “corrispettivi” erogati;
3) che l’errore era, da parte della soc. Parma, scusabile, e che ad esso la ricorrente ha
tempestivamente ottemperato, oltre il 31 marzo ma ben prima del 30 giugno;
4) che il termine del 30 marzo per le ritenute IRPEF non poteva ritenersi “perentorio”,
malgrado la formula di stile “entro e non oltre il 31 marzo” contenuta nel Manuale;
5) la sanzione della esclusione dalla Coppa Uefa è sproporzionatamente grave, trattandosi
semmai di una violazione di ammontare marginale (tardivo versamento di 300 mila euro)
rispetto al puntuale versamento di oltre 13 milioni di euro effettuato dalla ricorrente per
ottemperare a tutti i “criteri economico – finanziari” dettati dallo stesso Manuale delle
Licenze UEFA.
La FIGC, costituitasi in giudizio, ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso, pur
“rimettendosi in ogni caso alla decisione giudiziaria dell’Alta Corte”.
La soc. Torino, in quanto controinteressata (essendo posizionata al settimo posto della
classifica del campionato di Serie A), si è costituita in giudizio e con ampiezza di
argomentazioni ha sostenuto la perentorietà del termine del 31 marzo, la non scusabilità
dell’eventuale errore e l’impossibilità di effettuare un giudizio di “graduazione” delle
conseguenze di un mancato adempimento (punto F04) che comporta in via automatica il
puro e semplice diniego della licenza.

Considerato in diritto
Nella vicenda sottoposta all’esame di questa Alta Corte si rilevano non pochi atti, indicazioni e
comportamenti che provengono da autori diversi, caratterizzati da contraddittorietà.
Tuttavia, ritiene il Collegio, la vicenda va inquadrata nell’ambito di regole – quelle dettate dalla
UEFA nel “Manuale” – che disciplinano una ammissione a “numero chiuso” ad un campionato
sovranazionale in cui la “par condicio” tra gli aspiranti deve essere garantita nello stesso modo per
tutti i Paesi interessati.
1) Il Manuale UEFA costituisce norma “ad hoc” inderogabile e non annullabile né modificabile né
integrabile in alcuna parte, se non ad opera della stessa UEFA che ne ha la titolarità e
responsabilità.
2) I criteri contenuti nel “Manuale” ai fini della abilitazione – costituita dalla Licenza UEFA alle
squadre che abbiano ottenuto un determinato piazzamento nel campionato nazionale – sono criteri
oggettivi e le prescrizioni in essi indicate debbono essere osservate, giacché una sola carenza o
ritardo – per quelle indicate con la lettera A), cioè inderogabili – ha come automatica conseguenza
l’impossibilità di concedere la Licenza UEFA.
Il sistema delle Licenze UEFA, ed il relativo Manuale, sono stati introdotti allo scopo di “integrare,
con prescrizioni e requisiti, il dato primario ed incontrovertibile, cioè il risultato sportivo della
squadra sui campi da gioco”. Tale sistema, perciò – e a ciò deve limitarsi l’Alta Corte – può
confermare oppure cambiare, alla stregua dei criteri del Manuale, il risultato “sportivo”. E in ciò è la
rilevanza delle regole UEFA.
3) Ne deriva che il diniego di Licenza UEFA non è una “sanzione”, ma ha un effetto automatico,
predeterminato con chiarezza dal Manuale, della inottemperanza oggettiva a una
prescrizione/requisito classificata come A) (cioè inderogabile). Per questo motivo le pur ampie ed
apprezzabili argomentazioni della ricorrente soc. Parma circa la scusabilità degli errori commessi
non possono essere accolte dal Collegio.
3a) In via generale, infatti, la scusabilità dell’errore sulla configurazione formale e documentale dei
pagamenti ai calciatori, in quanto derivante da un errore dello studio di consulenza cui il Parma si
era affidato, non è opponibile all’Ufficio UEFA, soggetto del tutto estraneo rispetto al rapporto
professionale da cui l’errore denunciato deriverebbe.
3b) Quanto alla scusabilità dell’errore sulla perentorietà del termine, malgrado la evidente
contraddittorietà tra il documento “Tempistica degli adempimenti” (in cui figura la locuzione “entro il
31 marzo”) da un lato, e il Manuale, nonché la pagina extranet riferita al calendario adempimenti
(in cui la caratteristica decadenziale del termine emerge invece con chiarezza) il collegio deve
ribadire, anzitutto, che la fonte normativa “Manuale”, anche nella sua versione originale in inglese,
prevale comunque nell’eventuale caso di discordanza con istruzioni (quali il doc. “Tempistica”)
diffuse dall’Ufficio UEFA italiano.

E’, in tale senso, la costante giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, con cui
si è più volte ribadito che la natura decadenziale dei termini per adempiere a prescrizioni
inderogabili (di tipo A) esclude ogni valutazione soggettiva sulle ragioni che hanno indotto la parte
interessata a non rispettare detto termine.
Se ciò avvenisse, dato il “numero chiuso” delle Licenze UEFA, tale rilevanza del dato soggettivo
potrebbe risultare a scapito degli altri aspiranti, che secondo regole di “par condicio” non hanno
violato alcuna prescrizione sostanziale o temporale inderogabile.
3c) Egualmente, non trattandosi di una “sanzione”, il diniego di Licenze UEFA non è soggetto a
valutazione di “proporzionalita” tra il modesto ammontare della somma tardivamente versata e le
assai più consistenti somme che la soc. Parma ha versato per tutti gli altri adempimenti. Il Manuale
non prevede altro che una conseguenza – non sanzione – e cioè l’impossibilità di concedere la
Licenza.
4) Passando alla questione principale che la soc. Parma ha dedotto nel ricorso, ritiene il Collegio
che l’interpretazione della natura dei pagamenti in anticipo, come formulata dalla Commissione di
2° grado, sia corretta.
In effetti, sia pure per un dedotto errore imputabile ad altri (e non rilevante, come già detto, ai fini
del superamento della oggettiva violazione), i pagamenti effettuati con i cedolini di novembre e
dicembre 2013 sono stati obiettivamente configurati come anticipi sui pagamenti di somme
contrattualmente dovute, e non come prestiti finanziari.
Allorché la soc. Parma ha effettuato e documentato detti pagamenti, infatti, essa ha accantonato
un ammontare corrispondente alla ritenuta fiscale.
Ciò ha determinato, in capo alla società, l’obbligo di versare entro trenta giorni
dall’accantonamento gli importi trattenuti. Il che, pacificamente, non è avvenuto.
Ed è altresì evidente che una configurazione di detti pagamenti come “prestito finanziario” avrebbe
implicato il versamento ai giocatori dell’intera somma e non di un importo decurtato da un
accantonamento (il che corrisponde, invece, al sistema della ritenuta del datore di lavoro sui
pagamenti contrattuali al dipendente).
Detta configurazione, pertanto, ha comportato la corretta contestazione alla soc. Parma
dell’inadempimento alla prescrizione di cui al parag. 14.7 – F04 del Manuale, con le conseguenze indicate al subparag.14.7.5 seguente.
5) La ricorrente ha dedotto, nelle certamente apprezzabili memorie integrative del ricorso, un altro
argomento su cui il Collegio ritiene doversi soffermare.
5a) E’ pacifico che alla data del 31 marzo, ma anche alla successiva data di presentazione del
ricorso, alla soc. Parma non era stata notificata alcuna contestazione dagli organi finanziari circa
l’inadempimento fiscale per il mancato versamento entro trenta giorni dall’accantonamento degli
importi trattenuti nei cedolini di novembre e dicembre 2013.

5b) E’ altrettanto pacifico che il momento della prima contestazione al Parma di detto
adempimento inderogabile è stato il 15 aprile 2014, con comunicazione formale il 30 aprile.
5c) Sostiene la ricorrente, richiamando il primo capoverso del parag. 14.7 – F04 del Manuale, che
essa avrebbe potuto rispettare la prescrizione inderogabile qualora, prima della data del 31 marzo,
le fosse stata notificata una contestazione, ovvero un accertamento fiscale, cui sarebbe stato
possibile opporsi nelle sedi proprie.
Al contrario, non essendovi stata alcuna contestazione fiscale, la soc. Parma avrebbe preso
conoscenza della mancanza del requisito soltanto quando il termine del 31 marzo era ampiamente
scaduto, non potendo così esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa.
5d) La condizione, cioè, della società a cui nessuna contestazione fiscale sia pervenuta entro il 31
marzo sarebbe più sfavorevole rispetto a quella della società che, alla stessa data, è in lite col
Fisco per opporsi alla pretesa tributaria e che nondimeno può ottenere la Licenza UEFA.
5e) Ritiene il Collegio che, effettivamente, il combinato disposto di tali principi e gli effetti che – in questo caso – ne derivano, confliggano con ogni ragionevole principio di difesa di un diritto dinanzi  alla pretesa di una autorità terza.
Ma, come è evidente, tale effetto di concreta ed ingiustificata disparità di trattamento deriva da una  disposizione del Manuale UEFA, normativa sovranazionale applicabile come “legge di gara” in tale  esclusivo ambito, e che rispetto a tale disposizione non è dato all’Alta Corte il potere di  annullamento o di modifica, ed è pure precluso il sindacato di costituzionalità – ammesso che l’Alta  Corte abbia il potere di sollevare la questione – non rientrando il Manuale tra le disposizioni per cui  è ipotizzabile nell’ordinamento italiano tale sindacato.
5f) Il Collegio, pertanto, deve limitarsi a segnalare, alle Autorità sportive che ne hanno la
competenza, come in detto sistema di disposizioni (parag. 14.7 del Manuale) è preclusa ogni difesa alla società a cui, per un qualsiasi motivo, l’inadempimento fiscale, cui potrebbe opporsi e per ciò solo rispettare il requisito ivi prescritto, venga contestato a termine ormai scaduto.
5g) Non è, in altri termini, in discussione il carattere decadenziale del termine del 31 marzo (su cui si è già detto), ma il fatto che detto termine possa spirare in danno di una società che, spiegabilmente, è convinta di avere ottemperato a tutte le prescrizioni ed a cui nessuna obiezione specifica sia stata mossa.
Dedurre la rimessione in termini, o insistere sulla natura ordinatoria di tale termine contrasterebbe con principi, che il Collegio condivide, volti a stabilire una “legge di gara” uguale per tutti gli  aspiranti in tutti i paesi UEFA.

Ma, nel caso concreto, la forte – e non risolvibile dall’Alta Corte – incongruità ed ingiustizia delle conseguenze applicative del parag. 14.7 sul punto delineato resta elemento che il Collegio ha dovuto sottolineare con forza.
Deriva da quanto sopra esposto che il ricorso deve essere respinto, confermando così la
impugnata decisione.

Sussistono evidenti motivi per compensare le spese del giudizio.
 
 
P.Q.M.
l’Alta Corte di Giustizia Sportiva
 
Respinge il ricorso.
 
Compensa interamente le spese tra le parti.
 
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2014 e (in via telematica) del 29
maggio 2014. 
 
Il Presidente e Relatore
F.to Franco Frattini

Depositato in Roma in data 29 maggio 2014.
Il Segretario
F.to Alvio La Face

Gabriele Majo

Gabriele Majo, 59 anni (giornalista pubblicista dal 1988 e giornalista professionista dal 2002), nel 1975, bambino prodigio di soli 11 anni, inizia a collaborare con Radio Parma, la prima emittente libera italiana, occupandosi dei notiziari e della parte tecnica dei collegamenti esterni. Poi passa a Radio Emilia e quindi a Onda Emilia. Fonda Radio Pilotta Eco Radio. Nel 1990, dopo la promozione del Parma in serie A, è il responsabile dei servizi sportivi di Radio Elle-Lattemiele, seguendo l'epopea della squadra gialloblù in Italia e in Europa, raccontandone in diretta agli ascoltatori i successi. Contemporaneamente è corrispondente da Parma per Tuttosport, Repubblica, Il Messaggero, L'Indipendente, Paese Sera ed altri quotidiani. Dal 1999, per Radio Capital è inviato sui principali campi della serie A, per la trasmissione "Capital Gol" condotta da Mario Giobbe. Quindi diviene corrispondente e radiocronista per Radio Bruno. Nelle estati dal 2000 al 2002 è redattore, in sostituzione estiva, di Sport Mediaset, confezionando servizi per TG 5, TG 4 e Studio Sport. Nel 2004 viene chiamato al Parma F.C. quale "coordinatore della comunicazione" e direttore responsabile del sito ufficiale www.fcparma.com. Nel 2009, in disaccordo con la proprietà Ghirardi, lascia il club ducale. Nel 2010 fonda il blog StadioTardini.com di cui nel 2011 registra in Tribunale la testata giornalistica (StadioTardini.it) divenendone il direttore responsabile. Il rifondato Parma Calcio 1913, nel 2015, gli restituisce l'incarico di responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione. Da Luglio 2017 si occupa dello sviluppo della comunicazione e di progetti di visibilità a favore di Settore Giovanile e Femminile della società.

28 pensieri riguardo “L’ALTA CORTE HA DETTO NO. RESPINTA ANCHE DAL CONI LA RICHIESTA DI LICENZA UEFA DEL PARMA, GIA’ NEGATA DUE VOLTE DALLA FIGC – Il dispositivo

  • 29 Maggio 2014 in 17:57
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    Amen. Si cala un brutto sipario.
    Da tifoso incazzato io tenterei a Tnas e poi anche a livelko di Tar dive sicuramente, per via del ravvedimento iperoso, avrei almeno la soddisfazione di recuperare un po’ di spese fatte

  • 29 Maggio 2014 in 18:01
    Permalink

    Il biascottone nn e riuscito in campo…bravo abete complimenti…dovrei insultarti in tutte le lingue di sto mondo…ma noi tifosi parmiggiani siamo TIFOSI CIVILI…TU SEI UNA MERDACCIA

  • 29 Maggio 2014 in 18:04
    Permalink

    In soldoni.
    Il Parma ha pagato stipendio ai calciatori. Non era un prestito perche’ ci sono state trattenute tipiche di stipendio. L’IRPEF era quindi dovuto.
    Il Parma non l’ha pagato, e questo comporta la non concessione della licenza UEFA.
    Fin qui ci puo’ anche stare, ma il bello e’ in fondo al documento CONI.

    Il Parma e’ stato avvisato del problema IRPEF soltanto dopo i termini indicati dalla UEFA per il conseguimento della licenza (15 aprile e poi, formalmente, a fine aprile). Per questo motivo non ha potuto difendersi adeguatamente (contestare la decisione, per esempio). L’alta corte trova ingiusto questo particolare, ma non puo’ farci niente perche’ le regole UEFA sono rigide e non e’ potere del CONI cambiarle.

    Legalita’ sicuramente rispettata. Giustizia? Non ne sono altrettanto convinto. Che beffa!

    A me rimane una sola curiosita’: perche’ non hanno pagato l’IRPEF? Non credo che 300mila euro facessero troppa differenza. Solo un errore, quindi?

    • 30 Maggio 2014 in 12:15
      Permalink

      errore hanno pagato in ritardo che è cosa ben diversa!!!! e poi ti sei chiesto come mai sono stati avvisato SOLO DOPO LA SCADENZA????

  • 29 Maggio 2014 in 18:07
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    prevedo terremoti

  • 29 Maggio 2014 in 18:08
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    Ho letto la sentenza. Direi verdetto scontato, visto ke le ragioni sono le stesse che avevamo anticipato fin dall’inizio. Se non rispetti anche uno solo dei criteri A del manuale la licenza non puoi averla, neanche se viene giù la madonna.

    Copio incollo un mio post del 21 maggio (e se ci ero arrivato io che non so un emerito cazzo è tutto dire):
    Marcello
    21 maggio 2014 alle 18:47

    Dall’alto della mia ignoranza mi sembra tutto abbastanza chiaro, etor che:

    a pag 6

    a) Criteri “A”:
    i criteri contraddistinti dalla lettera “A” sono vincolanti per tutte le
    società che richiedono la Licenza. Il mancato rispetto di uno solo
    di tali criteri comporta il diniego della Licenza.

    poi a pag. 65

    F.04 A
    PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E
    VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI

    http://www.stadiotardini.it/2014/05/ghirardi-a-radio-parma-noi-siamo-persone-troppo-per-bene-che-dovremmo-esser-presi-desempio-e-noi-presi-in-giro-come-sta-accadendo-con-la-vicenda-della-licenza-uefa.html

    Della serie… era una bufale e? Una notizia sconclusionata, è?
    Mi ero già messo il cuore in pace.
    Spero che il Parma dopo questo “errore” (…) chieda scusa ai propri tifosi senza fare il solito scarica barile.

    • 30 Maggio 2014 in 12:18
      Permalink

      ed allora come mai x la Lazio e lo stesso torino anni fà gli occhi erano stati nonn chiusi ma tappati??? e poi sarà un caso che il segretario generale del Torino è un CONSULENTE DELLA FIGC?

  • 29 Maggio 2014 in 18:09
    Permalink

    Va be allora non festeggiamo …

  • 29 Maggio 2014 in 18:09
    Permalink

    Certo che anche la Figc, leggendo il testi della sentenza, ci fa una figura di merda(essendo incazzato uso tini firtu). In pratica ha onesso di avvisare il Parma dell’inadempienza se non a termini scaduti. Viva lo sport!!! Anche per questo insisterei a livello legale civile in faccia (o in culo)ad Abete.
    Inoltre provvederei a dare calci in culo alla ditta che gestisce la contabilita’ del Parma e che ha commesso un errore che neanche io che non ne so una mazza avrei commesso

  • 29 Maggio 2014 in 18:11
    Permalink

    E adesso: sursum corda…in alto i cuori.
    In fin dei conti non muore nessuno e visto le risorse magre di tanti club anche blasonati ci riproverei a fare una buona squadra per il 100+1.

  • 29 Maggio 2014 in 18:12
    Permalink

    E ad Abte ripetero’ le parole di un grande attore:”Peste lo colga”(Anedeo Nazzari)

  • 29 Maggio 2014 in 18:14
    Permalink

    Il Parma e’ stato avvisato del problema IRPEF soltanto dopo i termini indicati dalla UEFA per il conseguimento della licenza (15 aprile e poi, formalmente, a fine aprile). Per questo motivo non ha potuto difendersi adeguatamente (contestare la decisione, per esempio). L’alta corte trova ingiusto questo particolare, ma non puo’ farci niente perche’ le regole UEFA sono rigide e non e’ potere del CONI cambiarle.
    Mi chiedo se il TAS invece può cambiarle, queste regole o se è tutto inutile

    • 29 Maggio 2014 in 18:27
      Permalink

      Temo sia tutto inutile. Se sbagli a far la denuncia dei redditi paghi la multa e buonanotte. Certo che Abete e Co. Ci fanno una figura di tolla

  • 29 Maggio 2014 in 18:23
    Permalink

    Bravo direttore.
    La Corte, per quanto io possa comprendere, ha evidenziato che abbiamo sbagliato noi (da nadari) ma le considerazioni svolte al punto 5 potrebbero essere il preludio per un ricorso a Losanna.
    Sull’operato della Corte nulla da eccepire, non credo potessero prendere una decisione diversa, non ho visto un atteggiamento pilatesco.
    Molto da eccepire sulla condotta del torino, che, come si era intuito, non si è limitato ad una partecipazione “passiva”, ma che si è costituito proprio per rompere le scatole con argomentazioni ben piu articolate rispetto a quelle della FGC come riportato nel dispositivo

    • 30 Maggio 2014 in 12:20
      Permalink

      infatti non a caso il Segretario Generale del Torino F.C. è CONSULENTE DELLA FIGC..

      • 30 Maggio 2014 in 13:10
        Permalink

        Guardi, Iome, un po’ per motivi di tempo (visto che ne stanno piovendo tanti), un po’ per scelta (lasciar spazio ai liberi sfoghi della gente senza influenzarli), da ieri non rispondo ai commenti che arrivano nel forum (a parte un po’ di cazzeggio serale con Gabriele che è un intimo e una risposta a una domanda precisa rivoltami da un altro lettore in quei minuti, tra la mezzanotte e l’una): però per lei faccio una eccezione. E lo faccio per ribadire con forza non solo quello che ho detto ieri sera in televisione, dove volutamente non ho voluto infierire, perché non è mio costume farlo nei momenti di difficoltà, ma anche nella mia opinione. BASTA CON QUESTI POPULISMI, CACCIA ALLE STREGHE, DIETROLOGIE, ATTACCHI AL PALAZZO (DI CUI GHIRARDI FA PARTE SE NON SI DIMETTE OGGI) ETC. ETC.
        Cerchi di essere freddo e razionale, se possibile.
        Cosa cavolo c’entra se il segretario del Torino era consulente del Torino? Primo: l’avversario del Parma in tribunale era la FIGC e non il Toro; secondo: ha forse deciso la FIGC ieri? E ieri il Parma non aveva nel suo collegio arbitrale perfino un GIUDICE (non un consulente, cavoli, UN GIUDICE, sia pure di altra sezione) del CONI. Ed è servito, forse? No. Non è servito a niente.
        Il fatto che il Parma abbia pagato in ritardo (cosa ammessa dalla società e presente negli atti) rende normale la conseguenza, come ben spiegato nella sentenza, della esclusione per mancanza del requisito richiesto alla data richiesta. Se il CONI avesse chiuso un occhio avrebbe commesso una delle tante ingiustizie di cui ci si lamenta.
        E il fatto che il Parma sia stato avvisato dopo la scadenza è un’altra scusa puerile che non sta in piedi, poiché chi fa le verifiche ha il compito di controllare e non di avvertire. E’ chi partecipa al concorso (a tale situazione è facilmente equiparabile) deve avere i requisiti richiesti alla data richiesta: il Parma, per colpa, distrazione, scelta, errore suo o di altri, dettaglio che a chi giudica giustamente non interessa, alla data prevista non li aveva. Poi che ci sia una incongruenza per cui non possa porre rimedio all’errore è un altro discorso ed è per questo che il Manuale va sistemato, come osserva l’Alta Corte, ma in tutti i concorsi chi controlla non ha il dovere di avvertirti (tutt’altro!).
        Quindi, per favore, cerchi di non avere gli occhi foderati di prosciutto. Quello è meglio degustarlo.
        Cordialmente
        Gmajo

  • 29 Maggio 2014 in 18:24
    Permalink

    Ha poco senso prendersla con la Figc perchè ha controllato il Parma (rilevando gli errori) quando doveva dargli la licenza UEFA e non prima. La contabilità del Parma non la tiene la Figc….. Ok stiamo bruciando e brucio anch’io ma non perdiamo il contatto con la realtà.

    • 29 Maggio 2014 in 19:05
      Permalink

      Marcelli cazzz…. Dici( scusa ma stasera sono su di giri) . La Figc aveve 90 giorni di tempo per avvisare il parma dell’errore e glielo ha detti, come dice la sentenza dopo120 giorni. Se non sai di aver sbagliato come fai a rinediare l’errore? Dai, siccome faccio il medico so cosa augurare nelle mie preghiere ogni sera ad Abete e Co

      • 29 Maggio 2014 in 20:05
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        Alfredo prescriviti qualcosa per tranquillizzarti 😀 Sdrammatiziamo dai. Il Parma deve badare alla propria contabilità, certo se ci fosse stato un accertamento fiscale li avrebbero pizzicati prima ma la responsabilità è solo del Parma. E il Parma lo sa bene, infatti mica ha tirato fuori questa cosa nei motivi del suo ricorso.
        Esagerando sarebbe come se ti chiamasse l’Agenzia delle Entrate perchè nn hai mai pagato un qualcosa e tu dicessi che la colpa e loro perchè non te l’hanno detto prima che avresti fatto correttamente. Tutti poi quando li beccano si offrono di rimediare, ma c’è sempre una penale.

        Fai conto che abbiamo preso un penale, dritto e duro.

  • 29 Maggio 2014 in 18:24
    Permalink

    In piu’ dalla sentenza si evince chiaramente cone la ditta esterna che cura la contabilita’ del parma ha toppato di brutto. Io chiederei i danni

  • 29 Maggio 2014 in 18:25
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    Anzi i tifosi docrebbero fare una Class Action contro sti imbecilli….booom(si nota l’incazzatura)

  • 29 Maggio 2014 in 18:28
    Permalink

    Rimane un fatto….l’impossibilità di difesa che fa a pugni con qualunque ordinamento.

    In effetti ho paura che qui si tratti di biscottone in ritardo, infatti noto che:
    – qualcuno disse al Parma che sarebbe stato controproducente pensare al TAR;
    – il Torino è stato consigliato a presentarsi in giudizio dinnanzi all’Alta Corte, e non si sono lasciati scappare l’occasione.

    Però in effetti il Parma ha errato, perchè se ha pagato ed ha accantonato le somme per i versamenti contributivi……

    Però rimane quanto detto all’inizio….perchè non mi permetti di difendermi ?
    E ora, arriveranno anche punti di penalizzazione in campionato, o sarebbero già dovuti arrivare nel campionato scorso ?

    Forse il TNAS potrebbe riuscire a modificare le regole del manuale UEFA, perchè è palese che se mi viene mossa un’obiezione devo potermi difendere e/o risolvere il problema.

    Comunque una sola espressione è valida… BAH !

    E se Ghirardi volesse mollare il calcio lo capirei !

    Bye

  • 29 Maggio 2014 in 18:30
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    c’è una incongruenza che non capisco :
    come è possibile che anticipi, prestiti o pagamenti che dir si voglia non sono stati inseriti nei cud 2013 ( relativo ai redditi del 2012 ) ?

  • 29 Maggio 2014 in 18:42
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    HIHI hai ragione, FEBBREDACALCIO, pure l’Alta Corte (alta quanto non si sa…) sbaglia i conti….. puniamoli !

    Ma Ghirardi…..mollerà o rimarrà ?
    Cosa ne pensate ?

  • 29 Maggio 2014 in 19:06
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    Temo che Ggirardi da viscerale com’e’ mollera’.
    Pensa tu vieni fregato da chi ti rappresenta(Figc); non ti vien voglia di mandarlo a fan culo?

  • 29 Maggio 2014 in 19:09
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    Piu’ leggi la sentenza e piu’ penso che il biscottone la Figc l’ha preparato con dovizia. Io, incazzato come sono, chiederei i danni al Tar e va fan culo Abete, la Figc e il Calcio

  • 29 Maggio 2014 in 19:44
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    che delusione immensa!!!! è chiaro che il Parma ha commesso un errore ma la punizione è troppo grande, ci meritavamo una multa non di essere cacciati fuori da una competizione che ci eravamo guadagnati lottando fino all’ultimo secondo del campionato…Ghirardi ora è infuriato e lo capisco, se se ne vuole davvero andare non ha tutti i torti ma prima dovrebbe preoccuparsi di trovare un nuovo proprietario ricco e appassionato di calcio. La sentenza di oggi è stata una vera pugnalata, davvero non so in quanto tempo potrà guarire questa immensa ferita sia per la società sia soprattutto per noi tifosi 🙁

  • 29 Maggio 2014 in 20:56
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    Immensa delusione, adesso sono proprio curioso di sapere chi pagherà… Si troverà una soluzione all’italiana con conseguente “speriamo venga dimenticata presto” o come accadrebbe in qualsiasi altra società seria nel Mondo prevarrebbe il buon senso con annesso “chi ha sbagliato dovrà pagare”. So solo che magari qualche tifoso del Toro starà brindando in questo momento, ma anche loro hanno poco da festeggiare con quel “biscotto riuscito male” e sono sicuro che adesso o forse già dopo il primo grado qualcuno a Collecchio avrà maledetto Cerci per non essere riuscito a buttare dentro quel pallone. Beh adesso non ci resta che attendere per sapere se si libererà qualche ufficio nel centro Sportivo di Collecchio.

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