L’AVVOCATO MALVISI A STADIOTARDINI.IT: “UNA NORMA DI RANGO SECONDARIO NON PUO’ VIOLARNE UNA DI RANGO PRIMARIO: SENTENZA CDS PILATESCA E DI DUBBIO FONDAMENTO GIURIDICO”

image(gmajo) – Il “difetto di giurisdizione” – cui aveva riferimento in prima istanza il Tar Lazio e poi confermato dal Consiglio di Stato, dopo il ricorso del Parma sulla mancata assegnazione della Licenza Uefa, oltre a spingere il collegio legale del club a far valere le proprie ragioni dinnanzi alla Corte di Cassazione “giudice della giurisdizione” – non convince neppure l’avvocato esperto di diritto sportivo Paolo Malvisi, che stadiotardini.it, nonostante il week end, ha raggiunto telefonicamente, per sentire il suo parere sulla competenza o meno su questa questione dei tribunali amministrativi:

“Non ho ancora avuto modo di leggere con la dovuta attenzione le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato, ma già ad una prima visione superficiale mi appare pilatesca e di dubbio fondamento giuridico. Una norma di rango secondario, quale è il Manuale della Licenza Uefa, non può violare una norma di rango primario, quale è il decreto legislativo 17 ottobre 2003, nr.280 che aveva convertito in legge il decreto c.d. “salvacalcio”. Questo decreto, infatti, regolamenta la ripartizione delle competenze giuridiche tra ordimento sportivo e giustizia ordinaria in funzione amministrativa. Il caso del Parma, a mio modo di vedere, rientra pienamente tra quelli residuali che rimangono di competenza dei giudici amministrativi. Tale fattispecie, dunque, in base a quel decreto, che ripeto sovrasta come norma di rango primario il Manuale della Licenza Uefa, che è di rango secondario, è di competenza della giustizia amministrativa, per cui sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato, appellandosi a quanto scritto sul Manuale della Licenza Uefa, se ne sono lavati le mani come Ponzio Pilato. Chi sostiene che il Manuale della Licenza Uefa impartisce norme e direttive di rango sovranazionale, che nulla c’entrerebbero con la giustizia italiana, dice una cosa non vera. Anche perché la mancata assegnazione della Licenza Uefa al Parma era stata decisa da organi della giustizia sportiva italiana: dunque anche se dicono che l’Uefa è un organismo sovranazionale, la decisione sulla assegnazione o meno della Licenza è presa da organi della giustizia sportiva italiana: quindi, a mio modo di vedere, non possono sostenere il difetto di giurisdizione, proprio in virtù della regolamentazione dei rapporti prevista dal già citato decreto legislativo 17 ottobre 2003, nr.280. Lasciare che se la sbrighi il Tas è appunto un lavarsene le mani”. 

Tas che a propria volta dovrebbe evitare di lavarsene le mani, al lume che mancano pochi giorni, ormai, alla disputa del Preliminare, con le squadre interessate che già si sono mosse per l’organizzazione logistica per gli eventi. E’ chiaro, però, che se a tutt’oggi non è stata presa alcuna decisione vuol dire che c’è qualcosa che non ha funzionato. Tra l’altro l’eventuale sentenza potrebbe arrivare senza la pubblicazione delle motivazioni, dal momento che l’ultima motivazione depositata dal Tas porta la data del 27 maggio. Tra i paradossi di questa storia kafkiana c’è pure la possibilità remotissima, ma non da escludersi totalmente, che si possa arrivare persino all’annullamento dei preliminari nel frattempo giocati per permettere al Parma di disputarli qualora gli dovessero dare ragione dopo…

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Gabriele Majo

Gabriele Majo, 59 anni (giornalista pubblicista dal 1988 e giornalista professionista dal 2002), nel 1975, bambino prodigio di soli 11 anni, inizia a collaborare con Radio Parma, la prima emittente libera italiana, occupandosi dei notiziari e della parte tecnica dei collegamenti esterni. Poi passa a Radio Emilia e quindi a Onda Emilia. Fonda Radio Pilotta Eco Radio. Nel 1990, dopo la promozione del Parma in serie A, è il responsabile dei servizi sportivi di Radio Elle-Lattemiele, seguendo l'epopea della squadra gialloblù in Italia e in Europa, raccontandone in diretta agli ascoltatori i successi. Contemporaneamente è corrispondente da Parma per Tuttosport, Repubblica, Il Messaggero, L'Indipendente, Paese Sera ed altri quotidiani. Dal 1999, per Radio Capital è inviato sui principali campi della serie A, per la trasmissione "Capital Gol" condotta da Mario Giobbe. Quindi diviene corrispondente e radiocronista per Radio Bruno. Nelle estati dal 2000 al 2002 è redattore, in sostituzione estiva, di Sport Mediaset, confezionando servizi per TG 5, TG 4 e Studio Sport. Nel 2004 viene chiamato al Parma F.C. quale "coordinatore della comunicazione" e direttore responsabile del sito ufficiale www.fcparma.com. Nel 2009, in disaccordo con la proprietà Ghirardi, lascia il club ducale. Nel 2010 fonda il blog StadioTardini.com di cui nel 2011 registra in Tribunale la testata giornalistica (StadioTardini.it) divenendone il direttore responsabile. Il rifondato Parma Calcio 1913, nel 2015, gli restituisce l'incarico di responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione. Da Luglio 2017 si occupa dello sviluppo della comunicazione e di progetti di visibilità a favore di Settore Giovanile e Femminile della società.

12 pensieri riguardo “L’AVVOCATO MALVISI A STADIOTARDINI.IT: “UNA NORMA DI RANGO SECONDARIO NON PUO’ VIOLARNE UNA DI RANGO PRIMARIO: SENTENZA CDS PILATESCA E DI DUBBIO FONDAMENTO GIURIDICO”

  • 26 Luglio 2014 in 20:41
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    Ho molti dubbi… Ad esempio il fatto che stiamo parlando di ordinamenti sovrannazionali e quindi in una fattispecie diversa dal decreto salvacalcio che parla di iscrizione ai campionati. Anche perchè la Figc agisce per nome e per conto della Uefa e non per nome suo, su un suo campionato… Teoricamente la Uefa si riserva di annullare le concessioni delle licenze se le ritiene non coerenti con il manuale.
    Nessuno, poi, mi ha ancora spiegato come il Tar o il CdS potrebbero obbligare la Uefa ad iscrivere il Parma o chi altro alle sue competizioni.
    Oltretutto sia Tar che CdS si dicono incompetenti ma nel negare il risarcimento danni, soprattutto il Tar si esprime nel merito e dà torto al Parma.
    Sul Tas ho dubbi che sia competente, ma soprattutto ho dubbi che si possa esprime a breve… In ogni caso il Parma potrebbe essere riammesso, ma non estromesso il Torino…
    Comunque chi vivrà vedrà…

  • 26 Luglio 2014 in 20:50
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    Come gia’ detto Po zio Pilato ha fatto proseliti soprattutto se si deve bastonare un povero cristo

  • 26 Luglio 2014 in 20:55
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    “la mancata assegnazione della Licenza Uefa al Parma era stata decisa da organi della giustizia sportiva italiana: dunque anche se dicono che l’Uefa è un organismo sovranazionale, la decisione sulla assegnazione o meno della Licenza è presa da organi della giustizia sportiva italiana”. La commissione di primo e secondo grado e l’Alta Corte del Coni si esprimono per quanto riguarda il Manuale UEFA in qualità di delegati UEFA. In altre nazioni questi 3 gradi di giudizio vengono lasciati svolgere direttamente presso l’UEFA. Dunque il fatto che i membri giudicanti facciano regolarmente parte degli organi della giustizia sportiva italiana non comporta un passaggio di giurisdizione che resta sovranazionale. La nazionalità di una giuria non può definire l’ambito della contesa. Il Manuale fa o meno parte dell’ordinamento giuridico italiano? Direi di no. L’Europa League è una competizione organizzata dal CONI? Stessa risposta. Secondo il ragionamento dell’Avv. Malvisi il Manuale della Licenza UEFA dovrebbe essere sottoposto e conforme a tutte le costituzioni e gli ordinamenti giuridici delle varie nazioni dell’UEFA in cui a rilasciare la licenza sono organismi nazionali. Mi permetto nuovamente e timidamente di far notare che la teoria è un po’ troppo audace.

  • 26 Luglio 2014 in 21:14
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    Tu si che fai le domande

  • 27 Luglio 2014 in 09:34
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    Il CdS non se n’è lavato le mani. Dov’era sua competenza ci ha respinto la richiesta risarcitoria.
    A ma pare che gli avvocati costruiscano teorie elaboratissime per cercare di contraddire la più elementari realtà. Forse il loro lavoro è anche questo?
    Quando partecipi ad una competizione UEFA devi seguire i regolamenti dell’UEFA. Cosa che ci hanno ripetuto tutti, anche perchè è nel manuale UEFA.
    Poi be in Italia è costume fare ricorsi anche quando si ha torto marcio, cercando scappatoie, cavilli e appigli, per cui AVANTI DUDDA!!!!
    Io cmq vi aspetto sempre al fiume limaccioso, perchè mi sembra più ragionevole.

    • 28 Luglio 2014 in 00:06
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      Infatti a me sembra che le teorie difensive del Parma siano la versione forense delle super cazzole che
      Leonardi sfodera in continuazione

  • 27 Luglio 2014 in 14:11
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    I vari grado sono entrati nel merito , dichiarando , a più riprese , che il Parma aveva torto. Basta leggere le varie motivazioni delle “sentenze”. Questo mi pare accanimento terapeutico, da parte del Parma , e mi stupisce molto che molti suoi tifosi non colgano questo semplice fatto: non si sono limitati a dire che non sono competenti, ma in molti modi ,sono entarti nel merito e hanno evidenziato che il Parma non aveva i requisiti. Questa è la verità, che piaccia o no. Cordiali saluti. Alessio.

  • 28 Luglio 2014 in 00:23
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    Fiddi e Agostino, che mi hanno preceduto, hanno centrato la questione. Il TAR e il CDS non sono competenti sia per aver il Parma adito il TAS, sia per aver accettato il Manuale della licenza UEFA che prevede espressamente la competenza dello stesso TAS. Soprattutto non sono, però, competenti perché l’alta corte del CONI nel rilasciare o meno la licenza non spende alcun potere amministrativo riconducibile all’ordinamento nazionale ma agisce quale delegato della UEFA che si riserva, infatti, l’ultima parola. Dire che il manuale UEFA sia una norma di rango secondario è un errore. Lo stesso comunicato del Parma che afferma che il CDS è andato contro il suo precedente orientamento non coglie nel senso riferendosi, il precedente citato ad una questione relativa alla federazione nazionale (caso Cosenza) affatto diverso da quello che ci occupa. Credo con questi interventi che si voglia continuare a fornire alibi alla società alimentando nei tifosi, giustamente delusi, la sensazione di essere vittime di ingiustizie che in realtà non esistono. È sufficiente leggere con calma le sentenze per capirlo. Mi perdonerà il Collega Malvisi ma non mi sembra neanche prudente affermare di aver letto velocemente la sentenza per poi definirla pilatesca e di dubbio fondamento giuridico. Posso capire non concordare con la motivazione ma definirla pilatesca mi sembra poco rispettoso del collegio giudicante che, inoltre, non si comprende perché avrebbe dovuto assumere un simile atteggiamento.

  • 28 Luglio 2014 in 02:03
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    Non ho la preparazione dell avv. Malvisi ma come voi credo che la tesi del cds sia fondata e non pilatesca perché il caso è stato esaminato e le motivazioni ci sono e sono diverse da quelle che riferisce il Parma.
    Ormai la coppa inizia, ci tenevo ma amen, sarei molto soddisfatto se perlomeno il tas dicesse che è ingiusta la norma del manuale che impone di non esaminare ciò che ha causato l inadempimento. Il Parma ha sbagliato ma non ha alterato la par condicio. Non è colpa vostra ma dispiace leggere a Torino che il Parma non paga, che imbroglia etc, l’unica contestazione è quella, il bilancio è tirato, sicuramente, ci sono stati sforzi per alzare l asticella per il centenario e il buon lavoro del passato, ma penso e spero finisca li

  • 28 Luglio 2014 in 19:11
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    Gentile Gabriele, come certamente sai, i tifosi (tutti) parlano sempre per iperbole, si porta tutto all’estremo limite e oltre, il tifoso, si sa, è sempre allo stadio (dove ahimè tutto è concesso) quindi quello che leggi va preso con le molle e con il dovuto distacco. Invece l’avv. Malvisi, mi sembra si sia espresso come avvocato, ma usa lo stesso metro dei tifosi mi pare… neanche io sono avvocato, ma mi permetterete una riflessione: quand’anche si riuscisse a convincere i giudici che la giurisdizione italiana viene prima di quella europea, e quando questo aiuterebbe il Parma ad ottenere la licenza uefa (perché come l’avv. non lo spiega…) poi devi andare a giocare in europa, e li trovi la uefa che ti dice: alt qua sei a casa mia e valgono le mie regole… e quindi punto e a capo… spero di essermi spiegato senza fare confusione… buonaserata

  • 29 Luglio 2014 in 13:01
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    Caro Majo sono rimasto folgorato da questa tua afferamzione:
    “Tra i paradossi di questa storia kafkiana c’è pure la possibilità remotissima, ma non da escludersi totalmente, che si possa arrivare persino all’annullamento dei preliminari nel frattempo giocati per permettere al Parma di disputarli qualora gli dovessero dare ragione dopo…”
    Giá che ci troviamo in una situazione assurda l’assurdo si trasforma in possibilitá, com’é che questo potrebbe accadere?

    • 29 Luglio 2014 in 14:08
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      Ciao simone, senza voler alimentare illusioni avevo solo fatto presente che un eventuale colpo di scena del genere non sarebbe impossibile. Certo improbabile. Anche alla luce del fatto che sul ricorso al tas non mi pare ci sia molta chiarezza a proposito. Perché indubbiamente è curioso che un organismo di natura sportiva perfettamente a conoscenza delle date uefa attenda cosi tanto ad esprimersi. Probabilmente c’é stato anche in questo caso un intoppo burocratico, chiamiamolo cosi… cmq nella improbabilissima ipotesi che fosse attribuita la licenza al parma dopo la disputa dei preliminari da parte del toro, potrebbe esserne disposto l’annullamento. Ma è evidente che è una ipotesi sostanzialmente impossibile. Ma appunto in questa vicenda kafkiana non si sa mai… ciao gmajo

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