L’AVVOCATO MALVISI CI SPIEGA I RISVOLTI PRATICI DI UNA EVENTUALE SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DEL PARMA F.C.
Paolo Malvisi (*) – Mi è stata chiesta, dal direttore Gabriele Majo, sempre ai fini di far opera di divulgazione, una breve nota al fine di illustrare quanto possa accadere qualora intervenisse, nei confronti del Parma FC, la sentenza dichiarativa di fallimento e quali potrebbero essere i relativi quanto conseguenti risvolti pratici.
Va preliminarmente precisato che:
1) La FIGC è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il gioco del calcio in Italia; ai sensi dell’art. 7 dello Statuo federale le società che svolgono l’attività del gioco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori, tesserati della FIGC, e si uniscono in associazioni – chiamate Leghe – cui la FIGC demanda il compito di organizzare l’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
2) Le norme interne che regolamentano la FIGC prendono il nome di N.O.I.F. – Norme Organizzative Interne Federali -; in particolare, per quel che è qui di interesse, in ipotesi di fallimento di una società di calcio, l’art. 16 n. 6 delle predette N.O.I.F. prevede che: “il presidente federale delibera la revoca dell’affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data solo nel caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 5, il titolo sportivo della società in stato d’insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo”.
Conseguentemente, nella fattispecie che riguarda il Parma Fc, qualora la sentenza dichiarativa del fallimento, appunto, intervenisse “nel corso del campionato” ed autorizzato l’esercizio provvisorio dell’azienda ex art. 104 Legge Fallimentare, sussistendone ovviamente i presupposti, gli effetti della revoca dell’affiliazione della società Parma Fc alla FIGC decorrerebbero dalla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo (nella specie, giugno 2015).
Il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti delle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato, prende il nome di c.d. “titolo sportivo”. Il “titolo sportivo”, quindi – mi sia concesso il termine -, è una sorta di riconoscimento del “merito sportivo” acquisito sul campo all’esito del campionato e “in nessun caso può essere oggetto di valutazione economica o di cessione” (cfr. art. 52, comma 2, N.O.I.F.); ne discende che, in nessun caso, una società sportiva (sia essa fallita o in bonis) potrà autonomamente cedere ad altra società il proprio “titolo sportivo” né valutare ed iscrivere lo stesso tra gli assets attivi del bilancio.
Poiché si è precisato che gli effetti della revoca dell’affiliazione (intervenuta col fallimento) in ipotesi di prosecuzione dell’attività d’impresa decorrono dal termine fissato per l’iscrizione al campionato successivo, appare evidente che, in caso di inerzia, alla scadenza del predetto termine il “titolo sportivo” – medio tempore congelato – verrebbe definitivamente meno.
Stando così le cose, le N.O.I.F. hanno previsto una sorta di salvaguardia che disciplina le condizioni necessarie affinchè il titolo sportivo di una società dichiarata fallita non vada disperso ma possa essere riattribuito ad altra società che ne faccia richiesta prima che decorra il termine evidenziato.
Nel predetto contesto normativo, gli organi della procedura fallimentare dovrebbero procedere alla valutazione del ramo d’azienda onde consentire l’esperimento di una procedura competitiva per la cessione del medesimo nei termini previsti dalla normativa federale che risultino compatibili con l’eventuale “conservazione” del titolo sportivo.
Ma quali sono i soggetti che possono chiedere il fallimento?
Il Fallimento può essere chiesto da tre soggetti: lo stesso debitore, uno o più creditori, il pubblico ministero.
Rispetto al passato, la nuova formulazione della legge sul fallimento non prevede più che l’iniziativa sia presa dallo stesso tribunale che poteva dichiarare d’ufficio il fallimento.
Quanto alla richiesta proveniente dallo stesso debitore; l’art. 14 L.F. è rubricato “obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento” potendo far intendere che quando l’imprenditore – debitore si trovi in stato d’insolvenza sia obbligato a chiedere il proprio fallimento; in realtà, più che un obbligo si tratta di una facoltà che però diviene un vero e proprio obbligo, penalmente sanzionato, nell’ipotesi prevista dall’art. 217 L.F. , comma quarto, relativa alla banca rotta semplice. Il reato infatti si consuma anche quando “l’imprenditore ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa”.
Svolta questa precisazione, vediamo come deve fare l’imprenditore che vuole ottenere il proprio fallimento. Ovviamente deve far conoscere al tribunale la sua situazione di insolvenza, di conseguenza dovrà depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell’impresa (art. 9 L.F.), una serie di documenti necessari per permettere al tribunale di verificare l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ma anche per permettere l’accertamento del patrimonio dell’imprenditore. I documenti che allegherà al ricorso con cui chiederà il fallimento sono: le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata; uno stato particolareggiato es estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi; l’elenco nominativo di color che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del tiolo da cui sorge il diritto.
Quanto alla richiesta proveniente da uno o più creditori.
Si tratta dell’ipotesi tipica, poiché normalmente sono gli stessi creditori a chiedere il fallimento dell’imprenditore. Non è necessario che il fallimento sia chiesto congiuntamente da più creditori, bastando anche la richiesta di un solo creditore. L’istanza di fallimento si propone con ricorso; nel ricorso devono esser fornite, seppur sommariamente, le prove dell’esistenza del credito e dell’esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d’insolvenza e la qualità di imprenditore. Non è necessario che il credito sia munito di titolo esecutivo e che, quindi, il credito sia anche liquido ed esigibile; è anche vero però che la presenza del titolo esecutivo dà alla richiesta del creditore quel requisito di certezza (art. 474 c.p.c.) che renderà difficile per il debitore avanzare contestazioni in sede di istruttoria prefallimentare e, d’altro canto, terrà maggiormente al riparo il creditore istante da contestazioni che possono avanzare altri creditori in sede di accertamento del passivo o da successive impugnazioni. E’ certo però che il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento e dovrà presentare istanza di ammissione al passivo; l’aver provocato il fallimento del debitore non legittima il creditore istante ad essere automaticamente ammesso al passivo e a sottrarsi alla verifica del suo credito.
Quanto alla richiesta proveniente dal pubblico ministero.
Anche il pubblico ministero può prendere l’iniziativa, attraverso un’istanza, per la dichiarazione di fallimento. Tale potere è previsto dall’art. 7 L.F. e si configura come potere dovere/dovere del pubblico ministero e non come una facoltà. I casi in cui il pubblico mistero è obbligato a chiedere il fallimento dell’imprenditore sono: l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore; l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
Da ultimo, i termini processuali.
Cosa accade successivamente alla pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento.
Il Tribunale, ex art. 16 L.F., con tale pronuncia, nomina il giudice delegato per la procedura; nomina il curatore; ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell’articolo 14 L.F.; stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Paolo Malvisi (*)
(*) Avvocato membro Associazione Italiana Avvocati dello Sport
Riassunto interessante ma che, invece di spiegare in soldoni, scatenerà un florilegio di domande. Tipo: ma allora riusciamo a fallire per tempo per mantenere la categoria? Secondo lei, Majo, porteranno i libri in tribunale? E così via. Si prepari, Majo.
Quindi? Avvocato, questa breve nota non è affatto chiara, forse dovrebbe tradurre meglio nel concreto per quanto riguarda gli “attori protagonisti” attuali e ciò che potrebbe accadergli. In parole povere, sennò nessuno osa commentare.
Un conto è il fallimento, un conto è una eventuale bancarotta fraudolenta che, ovviamente, sarebbe tutta da dimostrare, anche se qui, come altrove, ci sono dei forcaioli che già hanno emesso il pollice verso.
Comunque non credo che l’interessante sia sapere che tipo di punizione possano avere i supposti colpevoli (anche se capisco che ci sia sete di sangue…), quanto il destino della squadra.
Cordialmente
Gmajo
Tutti sotto casa di Ghirardi, lui sa cosa veramente sta succedendo a questo Parma, è lui il colpevole non può passarla cosi, ci deve dire la verità.
FORZA PARMA……………………
ringrazio l’avvocato Malvisi ma (devo ammetterlo) un po’ per pigrizia e un po’ anche causata da una lunga giornata lavorativa non sono in grado di capire in modo adeguato quello che ha scritto, per cui se qualcuno è in grado di fare una sintesi di tutto gli sarei molto grato… 🙂
Egregio Avv. Prof. Malvisi,
vorrei qui esprimerLe i miei più sinceri complimenti per la sempre entusiasmante opera di divulgazione che lei fa attraverso questo splendido contenitore. Il suo stile è originale ed entusiasmante, mai noioso e, nel leggerlo, ci si diverte imparando. Mi ha proprio colpito. Sa, in un marasma mediatico fatto di innumerevoli proposte on line, è facile dire sempre le stesse cose trite e ritrite, usare le stesse espressioni dette e ridette, ed anche le testate più seguite, a ben guardare, sono quello dove il lavoro di approfondimento lascia spesso il tempo che trova, a vantaggio di un cumulo di informazioni trangugiate e mal presentate. la sua capacità di appassionare il lettore ricorda tanto quella del dott. Savarese, altro autore di eccezionale levatura che fa capo alla scuola di Majo. Ammiro molto il coraggio con cui lei va in un’altra direzione, e questo sentiero alternativo cattura, anche per la delicatezza, con il quale viene tracciato.
I miei più sinceri complimenti a lei e al Direttore per la scelta.
La mia proposta sarebbe quella che lei, assieme a Savarese, creasse una rubrica tematica di approfondimento dal titolo : “due uomini in una maglia, quella crociata”. Sono certa che riuscireste a catturare le emozioni calcistiche di tutti i lettori.
ossequi
Anna Fanerani
Che fake, Anna Fanerani…
ma sposatelo cretina !
tenga sempre umida la lingua, mi raccomando
In effetti, mercoledì c’è la luna piena e in concomitanza, la mia “sete di sangue” aumenta, per questo in privato mi chiamano La Lupa.
Il destino della squadra comunque, fa parte delle cose che la “breve” nota dell’avvocato, non ha per nulla chiarito. E francamente non ho capito se il commento dell’utente Anna Fanerani sopra, sia una presa …per i fondelli, o meno.
A proposito, “Ossequi”, non si usa per i funerali?
Carissimi lettori,
Mi dolgo profondamente del fatto che molti di voi non colgano la mia profonda ammirazione nei confronti del prof. Malvisi, del dott. Savarese e degli altri autori del sito. Tuttavia comprendo il vostro disorientamento, le innumerevoli proposte mediatiche del web propongono sempre la solita miscela, trita e ritrita, dove il lavoro di approfondimento lascia il tempo che trova, così che gli elogi sinceri finiscono per apparire quasi un esercizio di adulazione. Invece cari ragazzi, vi invito a cogliere il mio messaggio, a cogliere il sentiero alternativo che autori come il prof Malvisi o il Savarese ogni giorno tracciano con coraggio ed entusiasmo. Quello stesso entusiasmo che si coglie dietro le parole ironiche, solo all’apparenza offensive, ma miracolosamente profonde del lettore Assioma. Non disperdete questo patrimonio di passione, sarebbe un peccato.
Ossequi
Anna Fanerani
Fanerani la smetta con la propaganda, è noiosa e sterile. Sia seria.
Gentilissimo Adam,
mi scusi, ma non comprendo questi suoi riferimenti, triti e ritriti, alla propaganda…mi sforzo comunque di cogliere il lato positivo delle sue affermazioni, peraltro poste in modo educato e civile. Comprendo perfettamente il disorientamento dei tifosi del Parma in questo momento, di fronte alle innumerevoli proposte degli organi di informazione sulla vicenda, molte delle quali peraltro lasciano al lavoro di approfondimento il tempo che trovano. Mi rivolgo a chi come lei o il signor Assioma ama profondamente questa squadra, proseguite con coraggio la strada intrapresa, continuate a fare riflessioni mai banali, perchè l’entusiasmo alla lunga paga.
Un abbraccio
Anna Fanerani
sono abituato a dirle nei denti le cose,eh si lo sapevi
Grazie Majo, ottimo approfondimento.
Salve Robusti, lei che è esperto di propaganda come giudica il ruolo dei media locali in questa vicenda del Parma FC?
Direttore ma in caso di fallimento, il centro sportivo di collecchio con tutto quello che c’è al suo interno, compreso i beni mobili, che fine farebbe? Andrebbe tutto all’asta?
Peraltro sul centro direzionale di Collecchio pendono ipoteche
Caro Majo, secondo lei sta peggio Leonardi o Ghirardi? E complimenti a Taçi, che li ha messi nel sacco con notevole abilità… considerando anche che il Ghiro dispone di legali e amministrativi di un certo valore…
Al momento, fisicamente, sta peggio Leonardi, secondo me, anche se, in caso di fallimento, credo che possa aver più noi Ghirardi di Leonardi (il quale era sì plenipotenziario, ma con limite di spesa a 100.000 euro).
Cordialmente
Gmajo
L’avvocato Malvisi è parente con quelli di Malvisi Arredamenti?
No
Sta finendo una storia lunga quasi un anno! Dalla uefa a questo schifo!! Noi che per il Parma diamo tutto é un colpo al cuore incredibile!! Giorni e giorni ad aspettare qualche bella notizia…e invece…sempre peggio…ora direi basta penso che sia ora di finirla di sparare sulla croce rossa!! Onore a noi Parmigiani!!! Sempre presente anche in D (speriamo) ora però basta! Per un po devo disintossicarmi dai media
non è che per farla disintossicare i media si debbano mettere a raccontare fafavolette… anzi credo che effetti allucinogeni fossero stati favoriti dagli spacciatori dell’ oppio del mercato…
Non mi riferisco al mercato e neanche a lei Gabriele che seguo sempre volentieri! Però tutti i giorni è uno stillicidio!
Signora o signorina Fanerani, voglio invitarLa a cena. Non si preoccupi: non ho intenzione di proporle il solito menù trito e ritrito. Mi faccia sapere.
La fame nel mondo…
Comunque signora Fanerani stia attenta a questo marpione…
Signora? Confidavo in una signorina. Pazienza, tanto non sono geloso. Detto questo, se la cosa dovesse andare in porto (a proposito, ho già predisposto tutto), potremmo pubblicare un paio di edizioni straordinarie della rubrica Mangia come scrivi.
Buonasera Luca,
la ringrazio per l’invito perchè proviene da un autore serio ed entusiasta come lei.
Signora o signorina poco cambia, sono convinta della bontà del suo invito perché intravedo in lei qualità fuori dal comune, la sua capacità di tracciare un sentiero alternativo che, anche per la delicatezza, con il quale viene tracciato, mi interessa molto anche in funzione di un suo inserimento all’interno degli autori in prova presso il nostro comitato scientifico. Le ripeto, l’invito è bene accetto, sono convinta che lei sappia proporre argomenti lontanissimi dalle solite cose, dette e ridette, trite e ritrite.
Un abbraccio
Anna
non saresti all’altezza …..fidati
Non mi fido del parere di terzi. Preferisco sperimentare sulla mia pelle piuttosto che darmi per vinto prima di scendere in campo.
ps sempre che tu non sia il compagno della Fanerani
si di merende,comunque io ti ho avvisato ….russo avvisato mezzo salvato,toh che coincidenza 🙂
questa si che è programmazione! non come quelli del parma fc! in previsione del fallimento del calcio, il sito si sta già riprogrammando come sito per incontri su internet 🙂
La grande domanda, Majo, è: nel caso si fallisca, la vecchia proprietà risponderebbe o no dei debiti, oltre che dei reati penali eventuali? Perché se la risposta è no, allora la Dastraso è una scatola vuota venuta in soccorso di Ghirardi, se invece la risposta è si allora risulta incomprensibile il comportamento di Taçi (o dei soci veri della Dastraso che hanno incaricato Taçi di gestire l’operazione).
Non sono un legale, ma alla domanda vi ho risposto già diecimila volte: la vecchia gestione – in caso di risvolti penali – ne risponde dinnanzi la legge, indipendentemente dal passaggio delle quote. E non c’è prescrizione.
La Dastraso vi ho già detto diecimila volte (ma tanto volete capire solo quello che vi va di capire, e cioè quello che vi mettete nella zucca, indipendentemente dalle risposte che vi do in cui vi ripeto sempre la stessa cosa) che non è una scatola vuota venuta in soccorso di Ghirardi. Anche perché se tra poche ore dovessero portare i libri in tribunale vedreste che bel soccorso gli han portato…
Sul comportamento di Taci non mi pronuncio, perché non ho la sua stessa intelligenza per capirne le geniali mosse. Però resto della idea che stia tenendo tutti in scacco.
Saluti
Gmajo
Si, ma la vecchia proprietà risponde patrimonialmente anche dei debiti che ha creato, oltre che di eventuali reati penali? Era questa la domanda.
Altra cosa: se lei sostiene che la Dastraso NON è una scatola vuota, significa che sa che ha dei veri azionisti e non solo il signor Pietro Doca con mille euro versati di capitale sociale?
La vecchia proprietà risponde civilmente (e dunque anche patrimonialmente, in caso di eventuale azione di resposnabilità mossa dalla curatela, o paradossalmente dallo stesso Kodra qualora decidesse lui di farlo) e penalmente come già ricordato.
Io non penso, tuttavia, che il dibattito debba incentrarsi sull’aspetto “punitivo”: penso che al tifoso debba interessare il salvataggio del Parma, al di là di programmare linciaggi…
Io non sostengo che la Dastraso non sia una scatola vuota. Io ribadisco che, secondo me, non si tratta di una operazione ordita a bella posta da Ghirardi per venircene fuori alla bene meglio, perché altrimenti non ci sarebbe la preoccupazione del medesimo (lasciamo perdere le gossipate da facebook che lo ritraggono in discoteca, hobby che ha sempre avuto) sul fatto che il suo successore sistemi le pendenze. Penso che se a Kodra frullasse nella testa di portare i libri in tribunale (come paventato ieri sera dallo stesso Giuli a Calcio & Calcio) Tommaso non sarebbe felice.
Cordialmente
Gmajo
Pensavo che Giuli fosse un suo amico, Majo, invece vedo che non lesina le osservazioni critiche. Invece ad Angella piace da impazzire.
Diciamo che Angella è un buon padrone di casa, molto educato, anche se questo non ha evitato che in conclusione gli ponesse una domanda sulla delicata questione dei furbetti del gas. Per quanto mi concerne non avevo mai visto prima di ieri sera Roberto Giuli, a parte di lontano alla presentazione nello scorso mese di Aprile. Poi ebbi modo di intervistarlo stando al telefono oltre un’ora qualche mese fa e anche in quella occasione non lesinai i miei dubbi e le mie perplessità su alcune sue affermazioni che, da cronista, avevo comunque riportato integralmente.
Ovviamente anche ieri sera c’erano diversi punti in cui Giuli non mi ha convinto, ed invito tutti a vedere il fermo immagine nella slide di questa notizia, che non è casuale: però lo ringrazio per aver risposto con prontezza e senza reticenze sulla domanda circa l’effettivo apporto economico dell’azienda di cui è AD nelle casse del Parma.
Al contrario di Boni o del tifoso medio non sono alla ricerca di nuovi eroi o santi…
Cordialmente
Gmajo
Si ma che motivo ha per tenere tutti in scacco se la Società dovrebbe essere sua??
Purtroppo non sono nella testa di Taci, quindi non le so rispondere. Ma le mosse sin qui fatte, secondo la mia analisi, tengono in scacco i vecchi gestori. Perché? Boh. Comunque aspettiamo ancora qualche giorno, si sa mai che giovedì spunti il sole al posto della nevicata prevista da Farfallina…